Sospensione delle rate di mutuo contratto per l’acquisto della prima casa per un periodo di 18 mesi al verificarsi di temporanee difficoltà DESTINATARI: privati e imprese CONDIZIONI: sussistenza di condizioni di temporanea difficoltà* / il mutuo deve essere di importo non superiore a 250.000 € *TEMPORANEE DIFFICOLTA' Per i lavoratori dipendenti : la cessazione o la sospensione (es. per cassa integrazione per almeno 30 gg) o riduzione dell’orario del rapporto di lavoro e la morte del titolare del mutuo Per i lavoratori autonomi : la riduzione del fatturato di un trimestre successivo al 21/2/2020, di almeno il 33%, rispetto a quello realizzato nell’ultimo trimestre 2019 (non è necessario aspettare un trimestre, e in tal caso il fatturato di “confronto” con l’ultimo trimestre 2019 sarà quello del periodo 21/2/2020 e fino alla data della domanda di sospensione) COME FARE LA DOMANDA: E’ necessario compilare e consegnare alla propria banca il modulo previsto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze scaricabile CLICCANDO QUI |
SALA STAMPA > Notizie Eventi >