Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.313 del 18 dicembre 2020 il Decreto Legge n.172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” in vigore dal 19 dicembre. Premesso che dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra diverse regioni o province autonome, salvo comprovate esigenze lavorative e ferma restando, fino al 23 dicembre compreso, la validità dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.169 del 17 dicembre 2020, il Decreto n. 172 prevede le seguenti disposizioni. Dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, nei giorni prefestivi e festivi tutte le Regioni saranno zona rossa, mentre nei giorni feriali tutte le Regioni saranno zona arancione. DIVIETI ZONA ROSSA : GIORNI 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 · Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, situazioni di necessità e salute.· È consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e l’attività sportiva all’aperto in forma individuale. · Sono chiusi i centri estetici, i negozi, i bar e i ristoranti. Consentiti: il servizio d’asporto fino alle ore 22.00; il servizio a domicilio senza restrizioni. · Sono aperti: supermercati, generi alimentari e prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. ZONA ARANCIONE : GIORNI 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA DESTINARE ALL'ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto (nel limite massimo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021) in favore dei soggetti che, alla data del 19 dicembre:
· non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020, · spetta solo ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del d.l. n. 34/2020 (convertito dalla L. n. 77/2020), che non abbiano restituito il predetto ristoro, · è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, · è pari al contributo già erogato ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 34 del 2020, · non può essere superiore a euro 150.000,00, · si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 25, c. da 7 a 14, del d.l. n. 34/2020. **Allegato 1: i Codici Ateco che beneficeranno dell’aiuto economico 561011 - Ristorazione con somministrazione 561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 561030 - Gelaterie e pasticcerie 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti 561042 - Ristorazione ambulante 561050 - Ristorazione su treni e navi 562100 - Catering per eventi, banqueting 562910 - Mense 562920 - Catering continuativo su base contrattuale 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina Prospetto limitazioni principali: https://app.box.com/s/cp6c0n4o51cudzi0n7k2w5ynfz4e8uqt Calendario limitazioni principali :https://app.box.com/s/8kod9fvd396cbz07ya121vrbatr893jv Slides di sintesi del Governo http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/slide_decreto_20201218.pdf |
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