Il 27 giugno 2016 scade il primo periodo triennale entro il quale i datori di lavoro che occupano lavoratori con contratto di lavoro intermittente dovranno verificare di aver rispettato il tetto massimo delle 400 giornate di effettivo lavoro, al fine di evitare che il rapporto di lavoro venga trasformato in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time. Il lavoro intermittente infatti è ammesso per ciascun lavoratore con lo stesso datore di lavoro per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Tale limite di utilizzo, introdotto dal DL 76/2013, e confermato dal jobs act, è entrato in vigore il 28 giugno 2013 e di conseguenza, il primo triennio nel quale verificare tale tetto massimo di utilizzo scade il 27 giugno 2016. Quindi il conteggio delle 400 giornate di effettivo lavoro verrà effettuato conteggiando le prestazioni effettuate a ritroso di tre anni ogni volta in cui verrà richiesta una prestazione di lavoro intermittente. Sono escluse dal conteggio tutte le prestazioni già rese fino al 28.6.2013. |